IL CERTIFICATO D’IDONEITA’ STATICA PER I FABBRICATI ESISTENTI DA PIU’ DI 50 ANNI PRESSO IL COMUNE DI MILANO
Il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in vigore dal novembre 2014, introduce nel suo paragrafo 11.6 l’obbligatorietà del Certificato di Idoneità Statica (brevemente CIS) per tutti i fabbricati realizzati da più di 50 anni, indipendentemente dalla disponibilità o meno dell’originario Certificato di Collaudo (da ricercare nel Fascicolo del Fabbricato). Infatti, qualora non fosse disponibile il Collaudo, il CIS è obbligatoriamente da redigere e protocollare in Comune entro il 2019, altrimenti, qualora il collaudo fosse disponibile, la redazione ed il protocollo potranno essere rinviati entro il 2024.
Si stima che gli edifici che dovranno essere sottoposti a CIS, cioè quelli che avranno un’“età” maggiore di 50 anni nel periodo 2014-2019, saranno circa 25.000.
Nel Regolamento Edilizio si indica che, per il generico fabbricato, debba essere eseguita la verifica dell’idoneità statica di ogni parte strutturale e che tale verifica sia condotta secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato. Tale verifica e, conseguentemente, il CIS sono eseguiti da un Tecnico abilitato al Collaudo (vedesi anche Capitolo 9 delle cogenti Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 2008), su incarico del Condominio, nella persona dell’Amministratore e della Proprietà.
Inoltre, è importante specificare che, alla suddetta verifica, dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, sempreché non sussistono gli estremi di Legge per un nuovo collaudo statico (adeguamento sismico a seguito di quanto indicato al Capitolo 8 delle NTC 2008).
Nel CIS, il Tecnico abilitato dovrà altresì indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del CIS stesso, pur non inficiandone la sua regolarità. In questo ultimo concetto, introdotto dal Regolamento Edilizio, si palesa la differenza tra il CIS e la verifica sismica del fabbricato, quest’ultima da condurre in ossequio alle NTC 2008, con verifiche agli Stati Limite. Di fatto, quindi, il CIS non è una verifica sismica del fabbricato, bensì una Certificazione che attesta che lo stato di fatto del fabbricato (da accertare in sito) non pregiudica la sicurezza strutturale degli elementi portanti. Una volta emesso, il CIS ha validità temporale di 15 anni.
Ad integrazione del CIS, il Regolamento dichiara che è obbligatorio redigere anche una Relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto.
Si noti che, qualora il CIS non venga redatto entro i termini temporali stabiliti dal Regolamento, viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. Conseguentemente, a livello legale, il CIS si manifesta come un documento obbligatorio che il notaio dovrà allegare all’atto di compravendita il quale, in assenza di CIS, potrebbe anche essere nullo. In tal caso la responsabilità relativa al mancato rogito potrebbe ricadere sull’Amministratore oppure sulla proprietà stessa.
Nel redigere il CIS, i Tecnici possono affidarsi alle Linee guida emanate dall’Ordine degli Ingegneri di Milano nelle quali si specifica che le verifiche da compiere possono essere di Primo o di Secondo livello. Quelle di Primo Livello sono essenzialmente un’analisi qualitativa sullo Stato di fatto del fabbricato da svolgere secondo quanto indicato nell’ Allegato A delle stesse Linee Guida (compilando i due documenti che lo compongono: la Check List e la Scheda di livello 1). Le verifiche di Primo Livello possono essere svolte secondo i seguenti passi:
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Analisi storico – critica (che si basa sulla ricerca documentale, analisi delle pratiche esistenti, pratiche VVF ed intervista all’amministratore/proprietà);
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Definizione dell’organismo strutturale primario (individuazione dello schema statico e della tipologia strutturale portante disponendo delle dimensioni degli elementi, individuazione della congruità dei carichi di progetto con quelli in uso, verifica delle connessioni di strutture non portanti alle principali, informazioni sula tipologia fondazionale);
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Valutazione dell’interazione tra l’edificio e fattori esterni (indipendenti dal fabbricato), come ad esempio problematiche di natura geologica/geotecnica (anche allagamenti per risalita di falda);
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Esecuzione di Sopralluoghi interni («ove possibile», rilievo visivo per la corrispondenza delle geometrie degli elementi strutturali e per valutare lo stato di conservazione degli elementi strutturali);
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Esecuzione di Sopralluoghi esterni (per valutare lo stato di conservazione di cornicioni, facciate, balconi, ringhiere/ballatoi, nonché del manto di copertura, dei comignoli, delle strutture di confine e di elementi accessori non vincolati, quali ad esempio le fioriere);
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Analisi visiva dello stato generale al fine di individuare Fessurazioni evidenti (anche di tamponamenti non strutturali) dovuti, per esempio, a cedimenti differenziali importanti, rendersi conto – se presente - del degrado strutturale (mancanza di copriferro per c.a., presenza di ruggine su elementi in acciaio, presenza di muffe o attacchi xilofagi su legno), di evidenti fuori piombo, di inflessioni eccessive di travi e solai o, anche di infiltrazioni sulle strutture contro-terra.
Qualora le verifiche di Primo livello fossero negative, cioè al termine di esse non fosse possibile esprimersi positivamente circa l’idoneità statica del fabbricato, il Tecnico deve passare alle Verifiche di Secondo Livello le quali sono caratterizzate da indagini approfondite (sperimentali) atte a comprendere, a pieno, le caratteristiche geometriche e materiche del fabbricato, nonché l’entità del pericolo strutturale. Solo attraverso tali indagini, infatti, il Tecnico potrà redigere un progetto delle opere di rinforzo che l’Amministratore e la Proprietà dovranno assicurarsi di far eseguire al fine del rilascio del CIS (possibile, solo una volta che si è accertato che tali rinforzi siano stati tutti eseguiti). Sostanzialmente, quindi, le Verifiche di Secondo Livello sono necessarie quando il Tecnico dovesse riscontrare una delle condizioni indicate al paragrafo 8.3 delle NTC 2008.
Inoltre, è bene specificare che il Regolamento Edilizio e le Linee Guida ammettono anche un CIS con prescrizione che può essere emesso nel caso in cui il Tecnico accertasse una situazione di rischio per elementi non strutturali e strutture accessorie. In tal caso, il Tecnico indicherà le operazioni necessarie per risanare tale situazione e, di conseguenza, il CIS potrà essere emesso, con validità di due anni, ma con prescrizione. Al termine dei due anni, il Tecnico accerterà che si sia effettivamente rimediato alla suddetta situazione di rischio e, pertanto, il CIS potrà essere da Egli riemesso con validità di 13 anni.
Chiaramente, se si dovesse incorrere nelle clausole che le NTC 2008 indicano quali obbligatorie per l’adeguamento sismico (paragrafi 8.3 e 8.4 delle NTC 2008), al termine degli interventi di rinforzo (o locali o parziali) dovrà essere emesso un Collaudo strutturale anziché il CIS.
Alla luce di quanto sopra esposto, il CIS si manifesta come un’opportunità unica per il Comune di Milano e per i suoi residenti, sia in termini “sociali”, poiché rappresenta effettivamente un elemento di valutazione della salvaguardia della vita umana, sia in termini (più futili) statistici, poiché rappresenta un mezzo con il quale individuare le tipologie strutturali più a rischio e gli interventi che dovranno essere applicati con maggiore frequenza (ciò in caso di verifiche di secondo livello).